Starting from January 1st the new Sian register

Non saranno più assoggettati solo frantoiani e commercianti d'olio ma anche gli olivicoltori.

L'articolo 5, comma 1 del nuovo decreto è molto chiaro sui soggetti che saranno obbligati a tenere il registro: “chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati i relativi carichi e scarichi. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro è tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli.”

Sono esclusi solo, ad eccezione dei produttori biologici, gli operatori che detengono esclusivamente oli: utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all’art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 29/2012; destinati ad usi non alimentari; destinati all’autoconsumo; preconfezionati ed etichettati.

Dal 1 gennaio 2014, quindi, tutti gli operatori dovranno dotarsi di Pin per acceso al sistema Sian e cominciare ad effettuare le registrazioni.